Lettori fissi

PRESIDENTE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE:Compiti e Responsabiltà.

Mi scrive  P.T. da Torino:

"Cara Camilla, quando facciamo le Assemblee condominiali, l'amm.re suole ripetere, chi fa il Presidente non rischia nulla: Deve sola restare  fino  alla fine e firmare il verbale E' vero? Grazie un abbraccio.

Gentile P.T., rispondo volentieri e grazie per la Tua richiesta.

Responsabilità del presidente dell'assemblea di condominio. Presidente dell'assemblea, il suo ruolo, i compiti che deve svolgere e le responsabilità per gli errori commessi.

Con la legge n. 220 del 2012 (la riforma del condominio) è sparito ogni riferimento al presidente dell'assemblea condominiale. Mancanza di riferimento vuol dire soppressione della figura. Secondo gli addetti ai lavori no. Esistono sempre le norme dettate in materia di assemblea societaria, norme che sovente sono applicate in via analogica al condominio, e tra queste norme, esattamente l'art. 2371 c.c. specifica che il presidente:

Verifica la regolarità della Costituzione dell’Assemblea.

Accerta l’identità e la legittimazione a partecipare dei presenti.

Regola e modera lo svolgimento dell’Assemblea condominiale, accerta i risultati delle votazioni.

Poteri di verifica, controllo e direzione dell'assemblea cui seguono, evidentemente dei riflessi in merito alla validità della delibera. Se il presidente accerta un fatto che non sussiste, ciò può rendere la successiva delibera impugnabile. Di tale errore egli assume la responsabilità e può essere chiamato a risponderne in via risarcitoria. Più complesso la verifica della corretta convocazione o meglio, più complesso verificare se ogni condòmino sia stato regolarmente invitato. Tale adempimento avviene dopo la verifica dei quorum costitutivi: d'altra parte se non si è in numero utile a costituire l'assemblea non ha senso verificare se tutti siano stato regolarmente convocati. L'optimum è la presenza in assemblea della distinta delle raccomandate o comunque delle ricevute delle pec e dell'anagrafe condominiale in modo da poter verificare che l'invio sia stato eseguito dove il condomino ha indicato di voler ricevere le comunicazioni, o comunque nel luogo della sua residenza anagrafica. In mancanza di qualsivoglia possibilità di verifica, ad avviso dello scrivente, sarebbe bene che il presidente rendesse atto di ciò, lasciando ai condòmini presenti la decisione sul fa darsi. Più complesso, o forse sarebbe bene dire impossibile, dimostrare che il presidente non ha avuto alcuna responsabilità nell'attestazione perché quanto riportato a verbale non è stato davvero verificato dalla persona che aveva quel ruolo. Il riferimento è ai casi, molti nella realtà, dove le figure di presidente e segretario sono sì nominate, ma la redazione del verbale e più in generale la gestione dell'assemblea è rimessa all'amministratore. Chi è nominato presidente, per questo come per tutti gli adempimenti che lo investono, è bene che svolga il compito proprio della carica. È buona norma, ma non è obbligatorio, che gli allegati al verbale, dal rendiconto a comunicazioni varie, siano siglate dal presidente e che di tale vergatura sia data indicazione nel verbale, così da rendere univoco il riferimento al documento allegato.

Camilla Colicchia

 

 

 


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