Mi scrive P.T. da Torino:
"Cara Camilla, quando facciamo le Assemblee condominiali, l'amm.re suole ripetere, chi fa il Presidente non rischia nulla: Deve sola restare fino alla fine e firmare il verbale E' vero? Grazie un abbraccio.
Gentile P.T., rispondo volentieri e grazie per la Tua richiesta.
Responsabilità
del presidente dell'assemblea di condominio. Presidente dell'assemblea, il suo
ruolo, i compiti che deve svolgere e le responsabilità per gli errori commessi.
Con la legge n. 220 del 2012
(la riforma del condominio) è sparito ogni riferimento al presidente
dell'assemblea condominiale. Mancanza di riferimento vuol dire soppressione della figura. Secondo gli addetti ai lavori no.
Esistono sempre le norme dettate in materia di assemblea societaria, norme che
sovente sono applicate in via analogica al condominio, e tra queste norme,
esattamente l'art. 2371 c.c. specifica che il presidente:
Verifica
la regolarità della Costituzione dell’Assemblea.
Accerta
l’identità e la legittimazione a partecipare dei presenti.
Regola
e modera lo svolgimento dell’Assemblea condominiale, accerta i risultati delle
votazioni.
Poteri
di verifica, controllo e direzione dell'assemblea cui seguono, evidentemente
dei riflessi in merito alla validità della delibera. Se il presidente accerta
un fatto che non sussiste, ciò può rendere la successiva delibera impugnabile.
Di tale errore egli assume la responsabilità e può essere chiamato a
risponderne in via risarcitoria. Più complesso la verifica della corretta
convocazione o meglio, più complesso verificare se ogni condòmino sia stato
regolarmente invitato. Tale adempimento avviene dopo la verifica dei quorum
costitutivi: d'altra parte se non si è in numero utile a costituire l'assemblea
non ha senso verificare se tutti siano stato regolarmente convocati. L'optimum
è la presenza in assemblea della distinta delle raccomandate o comunque delle
ricevute delle pec e dell'anagrafe condominiale in modo da poter verificare che
l'invio sia stato eseguito dove il condomino ha indicato di voler ricevere le
comunicazioni, o comunque nel luogo della sua residenza anagrafica. In mancanza
di qualsivoglia possibilità di verifica, ad avviso dello scrivente, sarebbe
bene che il presidente rendesse atto di ciò, lasciando ai condòmini presenti la
decisione sul fa darsi. Più complesso, o forse sarebbe bene dire impossibile,
dimostrare che il presidente non ha avuto alcuna responsabilità
nell'attestazione perché quanto riportato a verbale non è stato davvero
verificato dalla persona che aveva quel ruolo. Il riferimento è ai casi, molti
nella realtà, dove le figure di presidente e segretario sono sì nominate, ma la
redazione del verbale e più in generale la gestione dell'assemblea è rimessa
all'amministratore. Chi
è nominato presidente, per questo come per tutti gli adempimenti che lo
investono, è bene che svolga il compito proprio della carica. È buona norma, ma
non è obbligatorio, che gli allegati al verbale, dal rendiconto a comunicazioni
varie, siano siglate dal presidente e che di tale vergatura sia data
indicazione nel verbale, così da rendere univoco il riferimento al documento
allegato.
Camilla Colicchia
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